Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7914/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence of trial court error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7914/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Abdelmajid El Bouhali inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged a conviction for crimes involving violence and threats, arguing for a re-evaluation of facts and the application of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the appeal lacked specific allegations of evidence misinterpretation and relied on general attacks on the trial court's merit, which are not admissible grounds for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 612 c.p.; Art. 56-582-585 c.p.; Art. 131-bis c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely attacks the merits of the lower court's evaluation without alleging specific errors in the interpretation of evidence or the application of the law.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of specific evidence merit review prohibition Article 131-bis Penal Code violence and threats crimes motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate domanda di revisione dell'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 612 c.p.
Art. 56-582-585 c.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BOUHALI ABDELMAJID nato il 01/01/1970 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Abdelmajid El Bouhali era stato condannato per i reati di cui agli artt. 612 e 56-582-585 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il secondo motivo di ricorso si palesa manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha correttamente escluso che, nel caso di specie, potesse trovare applicazione l'art. 131-bis cod. pen., in ragione dei plurimi precedenti dell'imputato per reati caratterizzati da violenze e minacce; - che il quarto motivo di ricorso è inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre