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Ordinanza — n. 7913/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable questions and manifestly unfounded arguments regarding generic mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7913/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Lofti Baccouch inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for crimes including theft and fraud, arguing against the denial of generic mitigation. The court rejected these claims as they raised issues not permitted in a cassation proceeding and were manifestly unfounded based on established case law requiring only a congruent reference to relevant facts for denying mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it raises questions not permitted in the jurisdiction of legitimacy or is manifestly unfounded, as the appellate court's reference to decisive elements suffices for denying generic mitigation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigation denial non-justiciable questions manifestly unfounded arguments appellate court reference licenziamento per furto abbandono del procedimento per truffa confisca sotto sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCOUCH LOFTI (CUI 01QASIQ) nato il 18/09/1972 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Lofti Baccouch era stato condannato per i reati di cui agli artt. 635 comma 2, n. 1, 624-625, n. 2, 648, 385 e 707 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.