Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appeal's argument was implicitly addressed in the appellate court's overall reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Cristian Di Giovanni inadmissible. The appellant challenged the appellate court's sentencing decision regarding a crime under Article 483 of the Penal Code, arguing the penalty determination lacked specific reasoning. The court ruled that the appeal was implicitly answered within the comprehensive structure of the appellate judgment, which detailed the crime's gravity and the defendant's criminal history, rendering a separate explicit response unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the court finds the appeal's argument implicitly addressed within the overall argumentative structure of the contested judgment, provided the rejection of the appeal is evident from the complete reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI CRISTIAN nato a ATRI il 20/10/1985 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Cristian Di Giovanni era stato condannato per il reato di cui all'art.483 cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la risposta al motivo di appello relativo alla determinazione della pena emerge dalla struttura complessiva della sentenza impugnata, nella quale si forniscono ampie argomentazioni in ordine alla gravità del fatto, alla pericolosità dell'imputato e ai suoi numerosi precedenti penale (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096;
Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincola, Rv. 282097); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente