Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal arguments and precise references to the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Primo Aniello De Luca inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 56 and 624 of the Penal Code but failed to articulate specific legal grounds or reference the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the requisite precision required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is intrinsically generic, lacking a precise statement of legal grounds and corresponding references to the motivation of the contested act.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA PRIMO ANIELLO nato a BENEVENTO il 14/08/1983 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Primo Aniello De Luca era stato condannato per il reato di cui agli artt. 56 e 624cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale, ha risposto ai motivi di appello con esauriente e logica motivazione (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente