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Ordinanza — n. 7906/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7906/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7906/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE VINCENZO nato a CASERTA il 28/04/1992 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale Vincenzo Basile veniva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 697 cod. pen., 10 e 14 L. n. 497/1974 e del reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei suoi difensori; - che il ricorso, proteso a censurare l'operata graduazione della pena nonché il bilanciamento delle circostanze, replica senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello; - che il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;

Regesto Legislator

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artt. 697 cod. pen, art. 497-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 7906/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 697 cod. pen., 10 e 14 L. n. 497/1974 e del reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei suoi difensori; - che il ricorso, proteso a censurare l'operata graduazione della pena nonché il bilanciamento delle circostanze, replica senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello; - che il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi ricorso per cassazione motivi di cassazione contraffazione di merci recidiva nell'infrazione eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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artt. 697 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale Vincenzo Basile veniva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 697 cod. pen., 10 e 14 L.
art. 497-bis cod. pen
497/1974 e del reato di cui all'art. 497-bis cod.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE VINCENZO nato a CASERTA il 28/04/1992 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale Vincenzo Basile veniva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 697 cod. pen., 10 e 14 L. n. 497/1974 e del reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei suoi difensori; - che il ricorso, proteso a censurare l'operata graduazione della pena nonché il bilanciamento delle circostanze, replica senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello; - che il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); - che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il