Cassation appeal dismissed for being inadmissible due to specific lack of motivation regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sardi Davide inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a specific lack of motivation regarding his criminal liability for aggravated theft and attempted extortion. The court rejected this claim, stating the arguments were merely repetitive of the appellate court's detailed factual findings and thus fell outside the cassation court's jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of specific allegations of lack of motivation that are merely repetitive of the lower court's reasoning and do not propose new legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDI DAVIDE (CUI 027UD7R) nato a ROMA il 26/11/1982 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Sardi Davide; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di furto aggravato e tentata estorsione, sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati (vedi pagg. 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 20