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Ordinanza — n. 7900/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific legal grounds and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7900/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued violations of criminal law and prescription, but the court found the first ground to be a mere repetition of appellate arguments without new legal reasoning. Additionally, the prescription claim was rejected because the appeal itself was procedurally barred, preventing the necessary legal relationship from forming.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates factual arguments or lacks specific legal grounds, and claims of prescription are precluded when the appeal itself is procedurally invalid.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds prescription preclusion factual repetition Court of Cassation abbandono del procedimento per truffa motivi probatori allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello
art. 640 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCHERI MARCO GIACOMO nato a SOLINGEN( GERMANIA) il 23/09/1972 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; NNN CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Buccheri Marco Giacomo; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pag. 1 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che la possibilità, invocata con il secondo motivo di impugnazione, di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 genn