Cassation court dismisses appeal for attempted robbery as inadmissible due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Caponetto Manolo inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued violations of procedural articles and lack of subjective intent for attempted robbery, but the court found these arguments merely repetitive of the appellate court's detailed factual findings. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the specific legal requirements for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, 192 cod. proc. pen.; Art. 56, comma 3 cod. pen.: Appeals must be specific and legal; general factual reiteration or lack of voluntary desistance does not justify cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPON ETTO MANOLO nato a CATANIA il 20/03/1983 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Caponetto Manolo; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui si lamenta violazione degli artt. 125, 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di tentata rapina ed all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di tentata rapina (vedi in particolare pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata in ordine all'idoneità della condotta del ricorrente ad incutere timore nella persona offesa), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione dell'art. 56, comma terzo cod. pen., avendo il Caponetto volontariamente desistito dall'azione criminosa, oltre che reiterativo, è manifestamente infondato.
I giudici di appello affermando, con motivazione conforme alle risultanze probatorie, che la desistenza dall'azione delittuosa non è stata frutto di una libera scelta del ricorrente (vedi pag. 3 della sentenza impugnata) hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui : "in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa» (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1