Cassation appeal dismissed for generic grounds and failure to raise appeal complaint as a separate reason.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court found the ground generic and lacking specific elements required by Article 581. Furthermore, the Court ruled that this specific complaint was not properly raised as a distinct ground of appeal, violating Article 606, as the original appeal only challenged the sanctioning treatment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and lacks specific elements, or if a specific complaint was not previously deduced as a separate ground of appeal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOSIMO IVAN nato a CHIERI il 17/04/1993 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Colosimo Ivan; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato, inoltre, che il motivo non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., poiché, come emerge da pag. 1 della sentenza impugnata, le doglianze contenute nell'atto di appello riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025.