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Ordinanza — n. 7892/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as legal grounds are not permitted in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7892/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Morelli Francesco Pio inadmissible because the cited grounds violate procedural rules for legitimacy proceedings. The appellant challenged the lower court's denial of mitigating circumstances and sentencing treatment, arguing violations of specific penal code articles. The court ruled that such substantive arguments are excluded in this stage, requiring the appeal to be dismissed with costs.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis and 133 of the Penal Code; The appeal is inadmissible in legitimacy proceedings when the grounds concern the determination of sentencing treatment or the recognition of mitigating circumstances, as these issues are reserved for the trial phase.

Parole chiave

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legitimacy proceedings inadmissible appeal mitigating circumstances sentencing treatment penal code violations procedural exclusion costs of litigation sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI FRANCESCO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 23/10/1990 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Morelli Francesco Pio; considerato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità; rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti e della determinazione del trattamento sanzionatorio, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali e l'irrilevanza degli stati emotivi e passionali menzionati dalla difesa (vedi pag. 2 della sentenza impugnata).

Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 202