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Ordinanza — n. 7891/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for rape conviction as facts are beyond cassation review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7891/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in attributing criminal responsibility for rape, but this claim was limited to factual disputes. The court ruled that reviewing factual evidence or re-evaluating facts falls outside the jurisdiction of the Court of Cassation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-examine factual evidence or substitute its own assessment of facts, limiting its review to legal errors and procedural violations.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Jurisdiction Factual Review Limitations Appeal Inadmissibility Criminal Responsibility Attribution carenza di credibilità oggettiva testimonianza della vittima commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENOSSA AURORA nato a CAGLIARI il 14/01/1999 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; NNN CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso nell'interesse di Benossa Aurora; osservato che l'unico motivo oggetto di impugnazione con cui la ricorrente lamenta vizio in motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; considerato che il giudice di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente in ordine al reato di rapina (si vedano le pagg. 8-9 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025