Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing of territorial jurisdiction objection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by De Palo Vincenza inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged the lower court's conviction for receipt, arguing violations of criminal code articles and lack of proper qualification, but the Court found these arguments manifestly unfounded. Furthermore, the objection regarding territorial jurisdiction was rejected because it was raised too late, violating procedural rules requiring such complaints to be filed during the appeal phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 647, 648, 712 c.p.: An appeal is inadmissible if a ground for objection, such as territorial jurisdiction, is not raised in the appeal brief as required by law, and the court's assessment of facts remains unassailable when based on consistent evidence.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PALO VINCENZA nato a RUVO DI PUGLIA il 27/03/1955 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di De Palo Vincenza; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta violazione degli artt. 647, 648 e 712 cod. pen. e difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di appropriazione di cose smarrite ovvero di incauto acquisto, è manifestamente infondato.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato gli elementi logico-probatori idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente in ordine al reato di ricettazione (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui la ricorrente eccepisce l'incompetenza territoriale dei giudici di merito, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. ma tardivamente eccepita, con argomentazioni peraltro generiche, nella memoria depositata prima dell'udienza di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 202