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Ordinanza — n. 7887/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7887/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7887/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BATTAGLINI ANTONIO nato a FOGGIA il 16/06/1988 BATTAGLINI ROCCO nato a FOGGIA il 09/09/1989 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Battaglini Antonio e Battaglini Rocco; osservato che l'unico motivo di doglianza (comune ad entrambi i ricorsi) con cui si deduce violazione dell'art. 648 cod. pen. e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione, è, al contempo, aspecifico e non consentito in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 7887/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza doppia punibilità altri capi d'accusa revisione in materia penale recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BATTAGLINI ANTONIO nato a FOGGIA il 16/06/1988 BATTAGLINI ROCCO nato a FOGGIA il 09/09/1989 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Battaglini Antonio e Battaglini Rocco; osservato che l'unico motivo di doglianza (comune ad entrambi i ricorsi) con cui si deduce violazione dell'art. 648 cod. pen. e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione, è, al contempo, aspecifico e non consentito in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato gli elementi logico-probatori idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti (vedi pagg. 8 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025.