Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7886/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as specific for reiterating factual arguments and violating statutory limits on review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7886/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of procedural and penal codes regarding liability and sentencing exclusions, but the court found these arguments specific because they merely reiterated factual disputes already resolved by the appellate court. The decision rests on the principle that the cassation court cannot re-evaluate evidence or substitute its own factual assessment for that of the lower courts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192 c.p.p.; Art. 646 c.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation cannot examine specific appeals that merely reiterate factual arguments or challenge the evaluation of evidence, as such matters fall exclusively within the jurisdiction of the appellate court.

Parole chiave

Generato dall'IA
specific appeal cassation limits factual review appellate jurisdiction inadmissible appeal ripetizione dell'indebito recupero dei costi risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 c.p.p.
Art. 646 c.p.
Art. 131-bis c.p.
La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NITTI ANGELO nato il 10/06/1962 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Nitti Angelo; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente vizio di violazione degli artt. 192 cod. proc. pen e 646 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di appropriazione indebita ed all'attendibilità della persona offesa, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita (vedi pagg. 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte della stessa (vedi pagina 6 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità è aspecifico e non consentito in sede di legittimità.

La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto in considerazione del valore significativo del danno subito dalla persona offesa -sicuramente non inferiore ai 5.000,00 euro come ammesso dallo stesso ricorrente- (vedi pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1