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Ordinanza — n. 7885/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to lack of evidence for underlying theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7885/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gelao Cristiano inadmissible, upholding the lower court's conviction for receiving stolen goods. The appellant argued for reclassification of the offense and a reduction in sentencing, but the court found these claims manifestly unfounded. The decision rests on the absence of evidence linking the appellant to the underlying theft and the correct application of statutory mitigation rules.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The Court of Cassation holds that an appeal challenging the qualification of receiving stolen goods is inadmissible when the lower court correctly notes the lack of evidence regarding the underlying theft and properly applies statutory mitigation.

Parole chiave

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receiving stolen goods underlying theft evidence statutory mitigation inadmissible appeal Cassation review momento del reato furto di lieve entità altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che il primo giudice ha determinato la pena nel minimo edittale ed ha applicato la riduzione massima prevista dall'art. 62-bis cod.
art. 624 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che il primo giudice ha determinato la pena nel minimo edittale ed ha applicato la riduzione massima prevista dall'art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. 2, n. 9818 del 12/01/2024, Gabrieli
270120-01, in motivazione; da ultimo Sez. 2, n. 9818 del 12/01/2024, Gabrieli, non massimata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena è manifestamente infondato.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GELAO CRISTIANO nato a BARI il 06/04/1995 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Gelao Cristiano; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 624 cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed esente da manifesta illogicità, ha correttamente esplicitato le ragioni della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione in considerazione dell'assenza di elementi probatori indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del reato presupposto di furto.

È stato, in particolare, rimarcato che il furto è avvenuto diverse ore prima dell'intervento delle forze dell'ordine e che l'imputato non ha reso dichiarazioni in ordine ad un suo coinvolgimento nell'illecita sottrazione del motociclo di proprietà della persona offesa (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che i giudici di appello, in tal modo, hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il giudice di merito può contrapporre all'elemento della contiguità temporale tra la sottrazione e l'utilizzazione delle cose sottratte, l'assenza di indicazioni sul punto da parte dell'imputato, con apprezzamento insindacabile in questa sede di legittimità (vedi Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264 - 01, in motivazione;

Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01, in motivazione; da ultimo Sez. 2, n. 9818 del 12/01/2024, Gabrieli, non massimata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che il primo giudice ha determinato la pena nel minimo edittale ed ha applicato la riduzione massima prevista dall'art. 62-bis cod. pen. con conseguente manifesta infondatezza della censura difensiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ge