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Ordinanza — n. 7884/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming attempted robbery was wrongly classified as arbitrary exercise of rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7884/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Seccia Vittorio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly reclassified attempted robbery as the arbitrary exercise of one's rights, violating Article 393 of the Penal Code. The court rejected this claim, affirming that the appellate court correctly identified the subjective intent to obtain an unjust profit as the distinguishing factor between the two crimes.

Regesto Legislator

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Art. 393 c.p.; The distinction between attempted robbery and the arbitrary exercise of one's rights lies in the subjective intent: the former requires the awareness that the claimed right is unjust and legally unactionable, whereas the latter involves the reasonable belief that the claim is valid.

Parole chiave

Generato dall'IA
attempted robbery arbitrary exercise of rights subjective intent unjust profit Article 393 Penal Code inadmissible appeal criminal classification tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 393 c.p.
art. 393 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11484 del 14/12/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCIA VITTORIO nato a CERIGNOLA il 20/02/1987 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Seccia Vittorio; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 393 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del reato di tentata rapina impropria nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è manifestamente infondato.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza del reato di rapina tentata (vedi pag. 4 della sentenza impugnata ove si sottolinea la consapevolezza da parte del ricorrente della illiceità della propria richiesta); considerato che il giudice di appello ha adeguatamente applicato i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità la quale, in relazione al discrimen tra il delitto di rapina e quello di esercizio arbitrario della proprie ragioni, afferma che «l'elemento distintivo del delitto di rapina da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell'elemento soggettivo, perché nel primo caso l'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa» (Sez. 2, n. 11484 del 14/12/2016, dep. 2017, Marni, Rv. 269685 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannala ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 20