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Ordinanza — n. 7883/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7883/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7883/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIANCONE CIRO nato a SAN SEVERO il 02/07/1975 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Piancone Ciro; ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura violazione dell'art. 62-bis cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (vedi pag. 5 della sentenza impugnata nella parte in cui la gravità della condotta e l'intensità del dolo vengono indicati quali elementi ostativi alla concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. nella loro massima estensione); osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione di una pena sostitutiva della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello» (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 0;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 20-bis cod. pen; Ordinanza — n. 7883/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01), richiesta che dalla lettura degli atti non risulta avanzata nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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misura sostitutiva della detenzione attenuazione della pena sostituzione dei motivi modifica della sentenza esecuzione della pena detentiva sostitutiva aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
art. 20-bis cod. pen
nella loro massima estensione); osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione di una pena sostitutiva della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIANCONE CIRO nato a SAN SEVERO il 02/07/1975 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Piancone Ciro; ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura violazione dell'art. 62-bis cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (vedi pag. 5 della sentenza impugnata nella parte in cui la gravità della condotta e l'intensità del dolo vengono indicati quali elementi ostativi alla concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. nella loro massima estensione); osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione di una pena sostitutiva della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello» (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 0;

Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01), richiesta che dalla lettura degli atti non risulta avanzata nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 g