Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7880/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity and procedural inadmissibility regarding evidence and prescription. The court rejected the appeal due to vague arguments and procedural bars. The decision upholds the lower court's ruling on fraud charges. The court emphasized strict adherence to procedural rules. The ruling clarifies limits on cassation review scope. The judgment affirms the finality of appellate decisions. The case highlights procedural strictness in Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7880/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant failed to demonstrate how alleged evidence inadmissibility affected the appellate court's reasoning or why the fraud conviction was flawed. The court ruled that generic complaints without specific impact analysis are insufficient for cassation review. Furthermore, the claim regarding prescription was barred because the appeal was filed after the statute of limitations had already expired.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 63, 191 cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: A cassation appeal alleging evidence inadmissibility must specifically demonstrate its decisive impact on the appellate reasoning; generic complaints are inadmissible, and claims regarding prescription raised after the appellate judgment are procedurally barred.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal evidence inadmissibility impact prova di resistenza test prescription procedural bar fraud conviction upheld appellate reasoning review insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 63 c.p.p.
Art. 191 c.p.p.
Art. 220 disp. att.
Art. 640 c.p.
3 della sentenza impugnata), argomentazione con cui il ricorrente non si confronta con conseguente aspecificità della doglianza; ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
3 della sentenza impugnata), argomentazione con cui il ricorrente non si confronta con conseguente aspecificità della doglianza; ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv.
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTINO DANIELE nato a PALERMO il 05/04/1989 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fortino Daniele; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 63, 191 cod. proc. pen. e 220 disp. att. nonché vizio di motivazione in ordine aWinutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Daniele Fortino, Orazio Di Fresco e Sebastiana Ferrante è al contempo generico ed aspecifico. Il ricorrente non ha prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza degli elementi probatori ritenuti inutilizzabili sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità; la genericità con cui viene formulato il motivo di ricorso non consente a questa Corte di apprezzare la eventuale decisività delle dichiarazioni asseritamente inutilizzabili; non consente, in altri termini, di effettuare la prova di resistenza della motivazione e, quindi, di valutare se le risultanze probatorie siano comunque sufficienti a giustificare una identica decisione anche nella eventualità della sussistenza del vizio procedurale denunciato. rilevato che il Collegio intende dare continuità al principio di diritto per il quale, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini Rv. 279829 - 01;

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218 - 01). Peraltro, nel caso di specie, la Corte di merito, con percorso argomentativo privo di manifesta illogicità, ha affermato la penale responsabilità su elementi probatori diversi da quelli ritenuti inutilizzabili dalla difesa (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), argomentazione con cui il ricorrente non si confronta con conseguente aspecificità della doglianza; ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, in relazione al terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la mancata dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione in data 17 agosto 2024, che la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello emessa in data 19 marzo 2024 è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 I