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Ordinanza — n. 7878/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as specific regarding mitigating circumstance and inadmissible regarding substituted penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7878/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a mitigating circumstance based on partial compensation, which the lower court correctly rejected because the law requires full restitution of both material and moral damages. Additionally, the claim regarding the substitution of a custodial sentence was rejected because such determinations are factual findings reviewable only for manifest illogic, not for substantive errors.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 6 cod. pen.; Art. 20-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the ground is specific; the applicability of substituted penalties is a factual finding reviewable only for manifest illogic.

Parole chiave

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inadmissible appeal mitigating circumstance substituted penalty full restitution requirement factual finding review quantificazione del torto morale restituzione e risarcimento risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 6 cod. pen.
Art. 20-bis cod. pen.
Nel caso di specie i giudici di appello, con percorso argomentativo coerente con le risultanze processuali, hanno correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 20-bis cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
art. 20-bis cod. pen
Nel caso di specie i giudici di appello, con percorso argomentativo coerente con le risultanze processuali, hanno correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 20-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 dep. 2016, Minzolini
pen., il risarcimento del danno deve essere integrale e, quindi, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 dep. 2016, Minzolini, Rv.
Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini
Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv.
Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese
Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv.
Sez 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic
286031; Sez 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERGA VINCENZO nato a CATANIA il 17/02/1986 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; NN\ CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Verga Vincenzo; osservato che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., è aspecifico. La Corte territoriale ha rigettato la richiesta difensiva in considerazione dell'inidoneità della somma versata dal ricorrente a risarcire il danno non patrimoniale subito dalla persona offesa (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), così correttamente dando seguito al principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale e, quindi, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831 - 01;

Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso con cui viene eccepito il vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva, non è consentito in sede di legittimità poiché, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr.

Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716). Nel caso di specie i giudici di appello, con percorso argomentativo coerente con le risultanze processuali, hanno correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 20-bis cod. pen. in considerazione della gravità della condotta -posta in essere mentre il ricorrente era agli arresti domiciliari- e dei plurimi precedenti penali di cui l'imputato è gravato, circostanze che hanno indotto i giudici di appello ad escludere l'idoneità delle sanzioni sostitutive ad elidere il rischio di reiterazione di reati della medesima indole (vedi pag. 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14