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Ordinanza — n. 7876/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for manifestly unfounded claims regarding misapplication of criminal code articles and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7876/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Matteo IOB inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for kidnapping and robbery, arguing errors in legal qualification and a violation of the principle of collegiality. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the appellate court correctly distinguished kidnapping from private violence and properly applied the aggravated robbery statute.

Regesto Legislator

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Art. 605, 628, 610, 393, 582, 585, 168-bis c.p.; The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and the lower court's reasoning is logically sound and consistent with established case law.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal kidnapping qualification aggravated robbery principle of collegiality inadmissible appeal procedural error court costs reati contro la libertà personale

Disposizioni normative citate

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Art. 605 c.p.
Art. 628 c.p.
Art. 610 c.p.
Art. 393 c.p.
Art. 582 c.p.
Art. 585 c.p.
La Corte di merito ha, in proposito, correttamente affermato che il reato di lesioni è procedibile di ufficio laddove, come nel caso di specie, sia ritenuta sussistente l'aggravante delle persone riunite prevista dall'art. 585 cod.
Art. 168-bis, comma 1 c.p.
rilevato che il quarto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 168-bis, comma primo, cod.
art. 585 cod. pen
La Corte di merito ha, in proposito, correttamente affermato che il reato di lesioni è procedibile di ufficio laddove, come nel caso di specie, sia ritenuta sussistente l'aggravante delle persone riunite prevista dall'art. 585 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 44548 del 08/05/2015
Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, De Muzio
Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik
270180 - 01; Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv.
Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo
276104-01; Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOB MATTEO nato a MEZZOLOMBARDO il 08/02/1983 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di lob Matteo; rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 605, 628, 610 e 393 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei reati di sequestro di persona e rapina nei reati di violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sono manifestamente infondati; che la Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha correttamente esplicitato le ragioni della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di sequestro di persona, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto in tema di sequestro di persona (vedi pag. 10 e 11 della sentenza impugnata in ordine alla comprovata lesione della libertà di locomozione della persona offesa).

I giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui il delitto di sequestro di persona si differenzia dal delitto di violenza privata perché in esso viene lesa la viene lesa la libertà di movimento della persona offesa, mentre nella violenza privata viene lesa esclusivamente la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo (vedi Sez. 5, n. 44548 del 08/05/2015, T., Rv. 264685 - 01); che il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito; che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi logico-giuridici idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina aggravata del telefono di proprietà della persona offesa (vedi pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale ha, pertanto, fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui l'ingiusto profitto del reato di rapina può consistere in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene (vedi Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, De Muzio, Rv. 270180 - 01; Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104-01; Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190 - 01). rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 582 e 585 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta procedibilità di ufficio del reato di lesioni, è manifestamente infondato.

La Corte di merito ha, in proposito, correttamente affermato che il reato di lesioni è procedibile di ufficio laddove, come nel caso di specie, sia ritenuta sussistente l'aggravante delle persone riunite prevista dall'art. 585 cod. pen. rilevato che il quarto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 168-bis, comma primo, cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dei lavori di pubblica utilità, è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione esente da illogicità manifeste, ha rigettato la richiesta difensiva in considerazione della ritenuta sussistenza del reato di rapina aggravata e della conseguente inapplicabilità dell'art. 168-bis, comma primo, cod. pen. (vedi pag. 13 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data