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Ordinanza — n. 7872/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual or legal arguments required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7872/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Giuffrida inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant merely cited generic violations of procedural articles without providing critical arguments linking these claims to the specific facts or legal reasoning of the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement for specificity, rendering it unprocessable.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 546 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a critical nexus with the factual or legal reasons of the decision, failing to explicitly articulate the specific defects for judicial review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity criminal procedure code judicial review limits pluralità di motivazioni doppio onere motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 546 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA SALVATORE nato a MASCALUCIA il 07/03/1968 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Giuffrida; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 129 e 546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; il ricorrente si limita a dedurre violazione di legge e vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, inoltre, che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consi re Esten