Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to specific grounds violations and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claimant's arguments regarding the crime of unauthorized appropriation and the necessity of a new witness examination. The court ruled that the appellate court's factual findings were logical and consistent with the existing evidence, making a retrial of facts impermissible under the principle of double conformity. Consequently, the claimant was ordered to pay procedural costs and a fine for the inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 646 c.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment of evidence when the appellate court's reasoning is logical and consistent with the trial record, rendering appeals based on such grounds inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRIERE MAURIZIO nato a SAVONA il 04/05/1965 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Carriere Maurizio; letta la comparsa conclusionale depositata dal difensore della parte civile Daniela Acerbi; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 646 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte della stessa; rilevato che il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva (esame del teste a discarico Domenico Fonte) è manifestamente infondato.
La Corte di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni della non necessarietà dell'esame del teste Fonte alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e della comprovata attendibilità della persona offesa (vedi pagina 3 della sentenza impugnata). Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame.
Deve essere ricordato, in proposito, che la rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522); rilevato che il quarto motivo di impugnazione con cui il ricorrente deduce la carenza di motivazione in ordine alla determinazione del quantum delle statuizioni civili è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste e, quindi, non sindacabili in questa sede, ha ritenuto congrua la somma determinata dal primo giudice in ragione del documentato danno subito dalla persona offesa (vedi pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le medesime censure prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie poste a fondamento della determinazione del risarcimento del danno; rilevato, infine, che alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Daniela Acerbi che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.
Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Daniela Acerbi, che liquida in complessivi euro 2.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso, in data 14 genn