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Ordinanza — n. 7869/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it violates the limits of the jurisdiction of the court of cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7869/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Seno Michela inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant argued that the Court of Appeal's reasoning regarding her criminal liability for attempted robbery was contradictory and illogical. The court rejected this claim because the appeal was based solely on factual grounds, which fall outside the cassation court's power to re-evaluate evidence or substitute its own factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based exclusively on factual grounds or alleging contradictions in the reasoning of the lower court are inadmissible before the Court of Cassation, as the court lacks the power to re-examine evidence or substitute its own assessment of facts.

Parole chiave

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limits of cassation jurisdiction factual grounds appeal manifest illogicality contradictory reasoning criminal liability assessment tentata rapina testimonianza della vittima rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENO MICHELA nato a BIELLA il 02/10/1975 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Seno Michela; osservato che l'unico motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità per il delitto di tentata rapina impropria, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; considerato che il giudice di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente in ordine al reato ascrittole (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 14 gennaio 2025