Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and oversteps judicial discretion on substitute penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant argued for a substitution of short custodial sentences with fines and stricter curfew restrictions, but the court found these claims too generic and unrelated to the specific reasoning of the lower court. The court upheld the lower judges' discretionary power in selecting substitute penalties, ruling that the decision was sufficiently motivated and not arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; the Court of Cassation cannot review the substantive exercise of judicial discretion regarding substitute penalties unless the decision is arbitrary or illogical.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILAHI TARIK nato il 23/06/1994 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Tarik Filahi; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria, nonché alla fascia oraria di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, trattandosi di esercizio della discrezionalità legalmente attribuita al giudice del merito, l'applicazione e la scelta delle pene sostitutive sfuggono al sindacato di legittimità laddove le relative determinazioni, sorrette da sufficiente motivazione, non siano state frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 no