Italian Court dismisses criminal appeals for lack of specific legal grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by Vittorio Orlando and Fabrizio Pompizii inadmissible due to a failure to meet specific procedural requirements. The court found that the sole ground of appeal, contesting the lack of subjective intent for fraud, was too generic and lacked the precise legal reasoning mandated by the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Appeals must contain specific legal grounds and precise references to the contested act's reasoning; generic deductions without these elements render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ORLANDO VITTORIO nato a TORCHIAROLO il 13/11/1957 POMPIZII FABRIZIO nato a TERAMO il 27/04/1969 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Vittorio Orlando e Fabrizio Pompizii; considerato che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per l'insussistenza dell'elemento soggettivo della truffa, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 novembre 2