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Ordinanza — n. 7864/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7864/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7864/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTORI LUCA nato a OSIMO il 18/05/1981 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; I. Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luca Cantori; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ed alla qualificazione giuridica del fatto, nonché vizi motivazionali in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante contestata ed al mancato riconoscimento dell'attenuante comune, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7864/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luca Cantori; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ed alla qualificazione giuridica del fatto, nonché vizi motivazionali in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante contestata ed al mancato riconoscimento dell'attenuante comune, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali condono delle spese procedurali obbligo di articolare le censure ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTORI LUCA nato a OSIMO il 18/05/1981 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; I.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luca Cantori; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ed alla qualificazione giuridica del fatto, nonché vizi motivazionali in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante contestata ed al mancato riconoscimento dell'attenuante comune, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038 - 02; Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv. 284041 - 01; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173 - 01; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615 - 01; Sez. 2, n. 48955 del 11/09/2019, R., Rv. 277783 - 01), le ragioni del loro convincimento, non specificamente contestate in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19