Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Cicatiello and Girardi inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellants challenged the lower court's findings on criminal liability and the application of Article 131-bis of the Penal Code, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected these arguments because the appeals were too generic and failed to identify specific factual distortions or alternative fact reconstructions, rendering them incompatible with the scope of appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: Appeals lacking specific grounds regarding criminal liability or non-punishment causes are inadmissible as they prefigure a new trial rather than correcting specific judicial errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CICATIELLO GIUSEPPE nato a ARZANO il 07/04/1962 GIRARDI PATRIZIA nato a NAPOLI il 13/04/1965 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Giuseppe Cicatiello e Patrizia Girardi; osservato che, pur essendo stati proposti distinti atti di impugnazione, i motivi dedotti sono sostanzialmente sovrapponibili e, di conseguenza, possono essere trattati congiuntamente; ritenuto che entrambi i motivi dei ricorsi, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, nonché la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla responsabilità e pagg. 7 e 8 sulla causa di non punibilità); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 nov