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Ordinanza — n. 7862/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding statutory violation and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7862/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Paolo Cerrone inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The court found that the appellant's arguments regarding statutory violations and sentencing were too generic and failed to identify specific distortions of procedural facts. Consequently, the appeal was rejected, and Cerrone was ordered to pay court costs and legal fees to the opposing party.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 642 c.p.; The appeal must specify the exact legal violation and factual distortions; generic arguments regarding sentencing discretion or alternative fact reconstructions are inadmissible without pinpointing specific errors in the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specific grounds inadmissible appeal sentencing discretion statutory violation criminal procedure law factual distortion procedural requirements allegazione motivata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 642 c.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Paolo Cerrone; letta la memoria fatta pervenire dalla costituita parte civile; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 642, secondo comma, cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri
Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERRONE PAOLO nato a NAPOLI il 16/06/1995 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Paolo Cerrone; letta la memoria fatta pervenire dalla costituita parte civile; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 642, secondo comma, cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri, Rv. 282350 - 01), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 6); considerato che gli ulteriori motivi, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale, come avvenuto nel caso in esame; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che l'esito del giudizio comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Genertel S.P.A. che liquida in complessivi euro 3.605,00, oltre accessori di legge. C