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Ordinanza — n. 7861/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and discretionary review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7861/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Federico Ossola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground regarding Article 646 of the Penal Code lacked the required specificity and was not properly raised before the appellate court, breaking the chain of devolution. Furthermore, the second ground concerning the suspension of proceedings was rejected because the appellate judge's discretionary assessment of the defendant's reintegration prospects is non-reviewable in this stage. Consequently, the court affirmed that the lower court's decision stands as it was based on sound reasoning regarding the defendant's future conduct.

Regesto Legislator

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Art. 646 c.p.; Art. 133 c.p.: Appeals to the Supreme Court must raise specific grounds of law; discretionary prognostic judgments on reintegration are non-reviewable unless the lower court's reasoning is fundamentally flawed.

Parole chiave

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inadmissibility appeal chain of devolution discretionary judgment reintegration assessment specificity requirement non-reviewable facts court costs order provvedimento d'integrazione nell'assicurazione sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 646 c.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Federico Ossola e le memorie sopravvenute; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 646 cod.
Art. 133 c.p.
283883 - 01); che, in particolare, il giudice di merito, nel giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulteriori reati, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod.
art. 646 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Federico Ossola e le memorie sopravvenute; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 646 cod.
art. 133 cod. pen
283883 - 01); che, in particolare, il giudice di merito, nel giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulteriori reati, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Massime Conformi n. 4712 del 1982
n. 2654 del 1983
153578; n. 2654 del 1983 Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018
163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep.
Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022
Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Boudraa, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSSOLA FEDERICO nato a GORIZIA il 05/10/1962 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Federico Ossola e le memorie sopravvenute; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 646 cod. pen., con particolare riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in sede di legittimità; che, invero, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si vedano, in particolare, pagg. 6 e ss.); considerato che, dunque, non risultando sollevate questioni relative a tale punto si verifica un'interruzione della catena devolutiva, al cui riguardo va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346). ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, non è specifico, né consentito in questa sede; che, invero, l'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (cfr.

Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Boudraa, Rv. 283883 - 01); che, in particolare, il giudice di merito, nel giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulteriori reati, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 29 e 30); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co