Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gjino Petrit inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the first ground inadmissible because the appeal was not properly submitted for review, while the second ground was rejected as it contradicted European Court of Human Rights jurislimiting the duty to address every argument. Furthermore, the remaining grounds were dismissed for lacking the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, ultimo comma, cod. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds detailing the errors of the lower court, as generic complaints or arguments not explicitly refuted in the decision do not constitute a valid basis for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINO PETRIT nato il 05/03/1984 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gjino Petrit; considerato che il primo motivo di ricorso -già inammissibile perché non risulta devoluto in appello- è anche manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto a mente del quale Il rinvio operato, quanto alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall'art. 629, comma secondo, cod. pen. all'art. 628, ultimo comma, cod. pen. deve intendersi riferito, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, all'attuale comma terzo dell'art. 628 cod. pen. e non al comma quinto, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti (Sez. 2, n. 49940 del 10/10/2023, P., Rv. 285464 — 01).
Rilevata la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, in quanto contrastante con quanto chiarito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha spiegato che, seppur l'articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento (Van de Hurk c. Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Costantino Di Silvio c.
Italia, 20 ottobre 2015; Ruiz Torija c. Spagna, 9 dicembre 1994); considerato che il terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in sede di legittimità, con i quali si contesta la sussistenza del reato presupposto e dell'elemento soggettivo, nonché la qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; che, peraltro, le doglianze difensive tendono anche a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, con motivazione adeguata, logica, priva di contraddizioni e, in quanto tale, non censurabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co