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Ordinanza — n. 7859/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of specificity, ruling appeals cannot challenge trial court's factual reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7859/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by Jessica Fenu and Daniel Bonora inadmissible due to a lack of concrete specificity. The appellants argued against the lower court's declaration of criminal responsibility, but the court found their complaints merely sought a re-evaluation of evidence rather than identifying specific procedural errors. Consequently, the appeals were rejected because they attempted to substitute the trial court's factual assessment, which exceeds the scope of a cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: In cassation proceedings, appeals challenging the reasoning behind a criminal responsibility declaration must propose an irrefutable reconstruction of facts; they cannot merely suggest alternative hypotheses or ask the court to re-evaluate evidence, as the court of cassation cannot substitute its own assessment for that of the trial court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of concrete specificity substitution of factual assessment reasonable doubt standard scope of cassation review motivi probatori difetto di motivazione allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/04/2023, Montebello
Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Lo Nardo, Rv. 285441
24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata; Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Lo Nardo, Rv. 285441 - 02; Sez.
Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682
285441 - 02; Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682 - 01), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FENU JESSICA nato a CORREGGIO il 04/09/1989 BONORA DANIEL nato a BONDENO il 28/03/1988 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Jessica Fenu e Daniel Bonora; ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di entrambi gli imputati, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in sede di legittimità; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, deducibile solo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l'argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito; che, infatti, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr.

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata; Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Lo Nardo, Rv. 285441 - 02; Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682 - 01), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis