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Ordinanza — n. 7858/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing as generic mitigating circumstances lack specific factual basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7858/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Marco Cacciafiori's appeal inadmissible regarding the sentencing and mitigating circumstances. The appellant argued for specific justifications for the punitive treatment and the calculation of the penalty, but the court found these arguments lacked concrete specificity. The court ruled that generic references to negative elements are sufficient when no positive mitigating factors are proven, thereby upholding the lower court's discretion.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging sentencing based on generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning sufficiently references the decisive negative elements without requiring an exhaustive analysis of all favorable facts.

Parole chiave

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sentencing discretion mitigating circumstances inadmissible appeal specificity requirement punitive treatment reati contro la tranquillità pubblica ordinanza comunale norme edilizie comunali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIAFIORI MARCO nato a PESCARA il 19/11/1969 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Marco Cacciafiori; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 nove