Criminal appeal dismissed for lack of specificity under Art. 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Viola inadmissible due to a complete lack of specific legal grounds. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a sanction and the exclusion cause under Article 131-bis of the Penal Code, but failed to articulate precise legal arguments. Consequently, the court ruled that the appeal violated the specificity requirement of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, leading to dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the specific legal grounds and precise references to the reasoning of the contested act required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA PIETRO nato a PALERMO il 21/02/1990 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pietro Viola; considerato che il ricorso, in relazione a tutti i motivi -con i quali si deducono violazioni di legge e vizi di omessa motivazione, sia in generale, sia con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla negazione della causa di esclusione di cui all'art. 131- bis cod. pen.- è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 novembre 2