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Ordinanza — n. 7854/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals for lack of specific legal grounds and admissible questions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7854/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Mario Presti and Paolo Silvestri inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued violations regarding sentencing and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found their arguments too generic and lacking specific correlation to the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected because they attempted to re-evaluate the case under different criteria rather than pointing out precise errors in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis; Art. 133 cod. pen.; Appeals must be specific and admissible, failing when they merely propose generic questions or seek a re-evaluation of the case under different criteria without identifying precise errors in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility lack of specific grounds generic mitigating circumstances sentencing review limits Court of Cassation jurisdiction motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRESTI MARIO nato a PALERMO il 30/12/1991 SILVESTRI PAOLO CRISTIAN nato a PALERMO il 23/06/1999 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Silvestri Paolo Cristian e Mario Presti e le memorie sopravvenute; ritenuto che i motivi di ricorso -sostanzialmente comuni a entrambi i ricorrenti, con i quali si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, nonché l'ulteriore motivo relativo alla negazione della continuazione con riguardo al solo Silvestri- con i quali si denuncia l'apparenza della motivazione con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena oltre che -per il solo Silvestri- alla negazione della continuazione, sono aspecifici e propongono questioni non consentite in sede di legittimità; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, in tal senso, il ricorrente pretermette la specifica e puntuale motivazione spesa dalla Corte di appello sia in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche che di determinazione della pena che -nei confronti di silvestri- di negazione della continuazione con fatti giudicati in altro processo (al cui riguardo, la corte, tra l'altro, evidenzia la mancata indicazione di elementi utili, al di fuori della omogeneità dei reati); che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione della situazione processuale con criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,