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Ordinanza — n. 7853/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific grounds at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7853/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised regarding excessive sentencing and generic mitigating circumstances was not properly contested at the appellate level. The appellant failed to specifically allege these issues in the appeal act or conclusions, violating procedural requirements for raising new grounds. Consequently, the court ruled that the first-instance judgment became res judicata on these points, preventing their re-examination in the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds concern statutory provisions or sentencing decisions not specifically challenged with concrete specificity at the appellate level, as such issues become res judicata.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal failure to raise grounds res judicata principle generic mitigating circumstances excessive sentencing claim procedural defect second instance requirements motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Letizia Scavongelli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Letizia Scavongelli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018
163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep.
Massime Conformi n. 4712 del 1982
Massime Conformi n. 2654 del 1983
Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019
Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAVONGELLI LETIZIA nato a PESCARA il 15/11/1975 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Letizia Scavongelli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., con particolare riguardo all'eccessività della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 3); considerato che, dunque, non risultando sollevate questioni relative alla recidiva si verifica un'interruzione della catena devolutiva, al cui riguardo va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346) che, inoltre, anche il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr.

Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il