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Ordinanza — n. 7852/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds regarding evidence misrepresentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7852/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Michele De Angelis inadmissible due to a lack of concrete specificity in the alleged legal violations. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and a different factual reconstruction, but the court found these grievances extraneous to the current review stage. Consequently, the court ruled that the appeal fails because it does not identify specific, decisive misrepresentations of evidence capable of dismantling the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely prefigures a re-evaluation of evidence without identifying specific, decisive misrepresentations that render the lower court's reasoning illogical.

Parole chiave

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inadmissible appeal evidence misrepresentation lack of specificity double conformity procedural review limits inutilizzabilità delle prove illecite furto aggravato truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Michele De Angelis; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e i vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, nonché la violazione di legge in relazione all'art. 62, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Lo Nardo
Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Lo Nardo, Rv.
Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello
285441 - 02; Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata; Sez.
Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio
24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS MICHELE nato a ROMA il 09/07/1990 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Michele De Angelis; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e i vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, nonché la violazione di legge in relazione all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, inoltre, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che, tuttavia, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e/o si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in questa sede; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Lo Nardo, Rv. 285441 - 02; Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695), le ragioni del loro convincimento in relazione ai temi oggi riproposti, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i