Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding robbery elements and legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to establish robbery elements and misqualified the facts, but these complaints were deemed generic and unrelated to the specific reasoning of the appellate judgment. Consequently, the court rejected the request for re-evaluation of evidence and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 628, 393 c.p.: Appeals must contain specific grounds linking the alleged errors to the specific reasoning of the lower court; generic complaints regarding the absence of constitutive elements or legal qualification are inadmissible if they do not identify specific distortions of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERCHICHI ROBERTO nato a PALERMO il 01/05/1991 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Roberto Ferchichi; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione agli artt. 628 e 393 cod. pen., con particolare riguardo alla mancanza degli elementi costitutivi della rapina ed alla errata qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587 - 01; Sez. 2, n. 11484 del 14/12/2016, dep, 2017, Marni, Rv. 269685 - 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362 - 01; Sez. 2, n. 9005 del 04/04/1984, Somma, Rv. 166276 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1