Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7849/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of specific legal arguments and factual specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7849/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Spatola Marco inadmissible, ruling that all grounds were manifestly unfounded and lacked concrete specificity. The appellant argued for prescription and violations regarding sentencing and aggravating circumstances, but the court found these claims generic and failing to challenge the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must demonstrate concrete specificity in legal and factual grounds; generic complaints regarding sentencing or qualification are inadmissible if they do not identify specific distortions of evidence or reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded appeal lack of concrete specificity prescription defense failure sentencing proportionality review recidiva specifica criteria inadmissible appeal grounds court costs and fine recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Tale manifesta infondatezza emerge sottolineando come il ricorrente attribuisca alla ricettazione la pena edittale massima di sei anni di reclusione (sulla qula calibra il motivo), là dove le pena edittale massima comminata dall'art. 648 cod.
Art. 640 cod. pen.
Art. 641 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 648 cod. pen
Tale manifesta infondatezza emerge sottolineando come il ricorrente attribuisca alla ricettazione la pena edittale massima di sei anni di reclusione (sulla qula calibra il motivo), là dove le pena edittale massima comminata dall'art. 648 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 46437 del 27/09/2023, Metus
Sez. 2, n. 46437 del 27/09/2023, Metus, Rv.
Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna
285519 - 01; Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv.
Sez. 2, n. 28703 del 19/03/2013, Rossi
282174; Sez. 2, n. 28703 del 19/03/2013, Rossi, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPATOLA MARCO nato a PALERMO il 27/07/1988 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Spatola Marco nonché la memoria sopravvenuta; rilevata la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la maturazione della prescrizione. Tale manifesta infondatezza emerge sottolineando come il ricorrente attribuisca alla ricettazione la pena edittale massima di sei anni di reclusione (sulla qula calibra il motivo), là dove le pena edittale massima comminata dall'art. 648 cod. pen. è di otto anni di reclusione; comminai solo sottolineare ctenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 640, 641, 133, 99 e 62-bis cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità e qualificazione giuridica tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, con riguardo alla circostanza aggravante, trattandosi di recidiva specifica e infraquinquennale, è sufficiente che sia esaminata in concreto, in base ai criteri v\A\•-•--. di cui all'art. 133 cod. pen., l'esistenza sia del presupposto formale, rappresentato dalla commissione, nei cinque anni dalla precedente condanna, di un nuovo delitto non colposo della stessa indole, che di quello sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 46437 del 27/09/2023, Metus, Rv. 285519 - 01; Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174; Sez. 2, n. 28703 del 19/03/2013, Rossi, Rv. 256348), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende