Criminal appeal dismissed because the crime extinguished by remission of complaint under Art. 152 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remanding the case because the underlying crime extinguished due to the remission of the private prosecution complaint. The complainant formally withdrew the accusation, which was subsequently accepted by the accused, satisfying all statutory requirements for extinction under Article 152 of the Penal Code. Consequently, the conviction was voided, and the accused was ordered to bear the procedural costs pursuant to Article 340 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152, cod. pen.; Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.: When a private prosecution is remitted and accepted, the crime is extinguished, rendering any subsequent conviction void without remand, and costs fall on the accused.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALLUSTIO GIOVANNI nato a CAMPOBASSO il 20/07/1985 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giovanni Sallustio rilevato che successivamente è pervenuta remissione di querela ritualmente accettata dall'imputato, a mezzo di procuratore speciale. ritenuto che, pertanto, la sentenza va annullata senza rinvio in relazione alla truffa, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen.. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante. La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 19 novembre 202