Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7847/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding generic mitigating circumstances under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7847/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Michele Mandras inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for violations of Articles 62-bis and 62 of the Penal Code concerning the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that judges need not consider every favorable element but only require a sufficient reference to decisive negative factors or the absence of positive ones, which was present in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62-bis, Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.: The denial of generic mitigating circumstances is valid if the court of first instance provides a sufficient reference to the absence of positive elements or decisive negative factors, without needing to examine every single argument presented by the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances Penal Code Article 62-bis lack of concrete specificity appeal inadmissibility discretionary merit assessment comune di assistenza alloggio sociale crisi degli alloggi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDRAS FRANCESCO MICHELE nato il 07/04/1988 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Michele Mandras; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 62-bis e 62, primo comma, n. 4, cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, più in particolare, l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l'onere di dedurre specificamente e, di conseguenza, ai fini del diniego di una richiesta generica, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi; che, inoltre, quanto all'attenuante comune, il riconoscimento della speciale tenuità del danno presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, e tale accertamento, rientrante nella discrezionalità di merito, non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1