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Ordinanza — n. 7845/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds and manifestly unfounded arguments under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7845/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Maria Minì inadmissible due to a failure to meet specificity requirements under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued violations of Articles 54 and 131-bis of the Penal Code, but the court found these grounds generic and lacking a logical correlation to the lower court's detailed reasoning. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 54, 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and are manifestly unfounded, particularly when the lower court's decision explicitly addresses the arguments without falling into vagueness.

Parole chiave

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lack of specificity manifestly unfounded appeal Code of Criminal Procedure penal code violations inadmissible appeal aggiudicazione all'incanto aste elettroniche incanto forzato immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 54 c.p.
Art. 131-bis c.p.
VII - IX sull'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
VII - IX sull'art. 131-bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Tortorici
Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire
278520 - 01; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINI' MARIA nato a PALERMO il 23/11/1967 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Maria Minì; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 54 e 131-bis cod. pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen., sono anche manifestamente infondati; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296 - 01), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. V - VII sull'art.54 cod. pen.; pagg. VII - IX sull'art. 131-bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 novembre 2024.