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Ordinanza — n. 7844/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for lack of specificity; court upheld conviction for attempted receiving based on indirect evidence of subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7844/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in the alleged motivational defects. The appellant argued that the lower court erred in qualifying the act as receiving, while the court affirmed that subjective intent can be established through indirect evidence like the failure to disclose the item's origin. Consequently, the court upheld the conviction, ruling that the first-instance judges correctly applied legal principles regarding the configuration of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 648, 712 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity, and the crime of receiving can be constituted by eventual intent derived from indirect evidence such as the failure to indicate the provenance of the received item.

Parole chiave

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receiving crime subjective intent indirect evidence inadmissible appeal lack of specificity eventual intent Cassazione ordinanza obbligo di controllo

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 712 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera
Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr
246324 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv.
Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona
Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv.
Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOPIANO CARMINE nato a ISERNIA il 16/07/1987 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Carmine Campopiano; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione agli artt. 648 e 712 cod, pen., con particolare riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, di conseguenza, alla qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr.

Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01); che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr. Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 - 01;

Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19