Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding Article 648 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Vito Mannino inadmissible due to a lack of concrete specificity in the alleged violations of Article 648 of the Penal Code. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and facts, but the court found these claims generic and unrelated to the specific reasoning of the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 1 e 4, cod. pen.; Appeals lacking concrete specificity regarding legal violations or factual misrepresentations are inadmissible as they do not allow for a distinct review of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNINO VITO nato a PALERMO il 15/02/1957 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vito Mannino; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 648, primo e quarto comma, cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità previsti, non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01; Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 - 02; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19