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Ordinanza — n. 7841/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding sentencing continuation and omission of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7841/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to the lack of concrete specificity in the grounds challenging the sentencing for continuation. The appellant argued that the lower court omitted reasoning regarding the penalty increase, but the court found the arguments generic and unrelated to the specific complexities addressed by the appellate decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds lack concrete specificity, particularly when the contested decision has already provided detailed reasoning on the relevant issues.

Parole chiave

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lack of specificity omission of reasoning continuation of crime cassation inadmissibility procedural costs sentencing complexity appellate review continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERGIACOMI MARCO nato a LORETO il 24/06/1978 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Piergiacomi Marco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa motivazione in relazione alla pena inflitta per la continuazione, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, in tal senso, la Corte di appello ha puntualmente argomentato in punto di scelta della pena base e aumento per la continuazione (cfr. pag. 5), per di più riconoscendo un trattamento più favorevole, con motivazione che viene sostanzialmente pretermessa dal ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 novembre