Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and manifestly unfounded legal qualification arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity and manifestly unfounded legal arguments. The appellant challenged the lower court's qualification of the crime and sentencing, but the court found the grievances generic and inconsistent with established case law regarding extortion and mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis; Art. 99 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds lack concrete specificity and are manifestly unfounded, particularly when they contradict settled jurisprudence on the definition of extortion or fail to provide positive elements for generic mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI DANIELE nato a GUARDIAGRELE il 14/12/1983 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Daniele Di Giovanni; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica, nonché in relazione alle circostanze di reato di cui agli artt. 62-bis e 99 cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive relative alla qualificazione giuridica, oltre ad essere basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità, prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 2, n. 3498 del 30/11/2018, dep. 2019, D., Rv. 274897), secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta violenta o minatoria finalizzata ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione naturale, per la quale non è data azione davanti al giudice; che, quanto alle attenuanti generiche, l'applicazione delle stesse richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l'onere di dedurre specificamente e, di conseguenza, ai fini del diniego di una richiesta generica, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi; che, inoltre, in relazione alla recidiva, l'onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto laddove sia esaminata l'esistenza non solo del presupposto formale, ma anche di quello sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017 - 01; Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,