Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7838/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7838/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Giovanni Piscedda, argued for the invalidity of procedural acts but failed to identify specific documents or explain their decisive impact on the evidence. Consequently, the court ruled that generic allegations without precise factual and legal support do not meet the threshold for admissibility in cassation proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; In cassation appeals, a party alleging the invalidity of procedural acts must specifically identify the affected documents and demonstrate their decisive impact on the evidentiary record, otherwise the appeal is inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

Generato dall'IA
Article 581 Code of Criminal Procedure inadmissibility of appeal lack of specificity procedural acts invalidity evidentiary record impact Cassation requirements generic allegations motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giovanni Piscedda; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giovanni Piscedda; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci
Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.
Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCEDDA GIOVANNI nato a ORISTANO il 26/06/1963 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giovanni Piscedda; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (cfr.

Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 — 01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01); che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della censura, nonché dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 novembr