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Ordinanza — n. 7837/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7837/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mauro Castelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize subjective elements of the crime and overlooked minor theft, but the court rejected these claims as they sought a re-evaluation of evidence rather than correcting specific procedural flaws. The decision rests on the principle that appeals cannot challenge the persuasiveness or logical consistency of the trial judge's reasoning unless manifest illogic is proven.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.; Appeals against judgments of conviction are inadmissible when they merely question the persuasiveness, adequacy, or lack of rigor of the trial court's reasoning without identifying specific, decisive misinterpretations of procedural facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal subjective element of crime re-evaluation of evidence manifest illogic court costs and fine abbandono del posto di lavoro trasferimento del personale licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv.
Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello
283340; Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
270301; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
268713 - 01; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLI MAURO nato a ROMA il 10/04/1972 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mauro Castelli; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed al mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità, oltre a non essere consentiti in questa sede, risultano manifestamente infondati; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello, Rv. 270301; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 - 01), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11 19