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Ordinanza — n. 7836/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds under Art. 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7836/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Aniello Puca inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued violations of specific criminal code articles, but the court found these arguments generic and unrelated to the detailed reasoning of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 640, 131-bis, 133, 62-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack the required specificity, meaning they must be determinate and directly correlated to the complexity of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Criminal Procedure Code generic grounds correlation of arguments truffa aggravata concussione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 640, 131-bis, 133, 62-bis c.p.
art. 581 cod. proc. pen
pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46437 del 27/09/2023, Metus
Sez. 2, n. 46437 del 27/09/2023, Metus, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
285519 - 01; Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat
283044; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv.
Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina
281800; Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
280663; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco
279549 - 02; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
278231; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCA ANIELLO nato a CAPUA il 24/08/1976 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Aniello Puca; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 640, primo e secondo comma, n. 2-bis, 131-bis, 133 e 62-bis cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 46437 del 27/09/2023, Metus, Rv. 285519 - 01; Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800; Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 nov