Italian Court dismisses appeal on territorial jurisdiction due to preclusion under abbreviated procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Piromalli's appeal inadmissible because the sole ground contested the territorial jurisdiction of the first-instance judge. The appellant argued for a change in venue, but the court noted that the abbreviated procedure precludes any questions regarding territorial competence once initiated. Consequently, the court ruled that the public interest in speedy trial outweighs the ability to discuss jurisdiction, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.; The initiation of an abbreviated procedure precludes any objection regarding territorial jurisdiction, rendering such complaints inadmissible as they violate the principle of procedural preclusion established to ensure the speed of the trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIROMALLI LUIGI nato a MILANO il 22/11/1977 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luigi Piromani; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la competenza territoriale del giudice di primo grado, non è consentito in ragione della preclusione processuale di cui all'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.; che, invero, la richiesta di giudizio abbreviato preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice, con la conseguenza che, instaurato il rito abbreviato, l'incompetenza territoriale non può essere eccepita né rilevata d'ufficio, dovendosi ritenere prevalente l'interesse pubblico alla speditezza del processo rispetto alla possibilità di discutere della competenza territoriale (cfr.
Sez. 2, n. 1596 del 03/10/2019, dep. 2020, Angrisani, Rv. 277790 - 01; si veda anche Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli, in motivazione, nonché Corte cost., sentt. n. 130 del 1995 e n. 349 del 2000); che, nella specie, essendo stato instaurato il giudizio abbreviato, la questione di incompetenza per territorio è oggetto di preclusione e non poteva essere riproposta in appello, né può essere reiterata in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 novembre