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Ordinanza — n. 7834/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise recidivism and sentencing issues at appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7834/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise the recidivism issue and sentencing arguments as specific grounds of appeal. The appellant argued that these points were overlooked by the Court of Appeal, but the court found no such devolution in the appeal summary. Consequently, the court ruled that these matters became res judicata at the first instance and cannot be raised in the cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it raises issues not specifically contested as grounds of appeal, as such matters acquire the force of res judicata at the first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility res judicata recidivism specificity of grounds sentencing excess procedural defect recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018
163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep.
Massime Conformi n. 4712 del 1982
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019
268822 - 01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI PERA GIUSEPPE nato a POLIZZI GENEROSA il 02/10/1949 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Li Pera nonché i motivi nuovi e le memorie sopravvenute; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, invero, la Corte d'appello ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 3); considerato che, dunque, non risultando sollevate questioni relative alla recidiva si verifica un'interruzione della catena devolutiva, al cui riguardo va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346). considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata, per come integrata dalle confermate ragioni del primo giudice, e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni dei giudici censurati, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 - 3 e 7); osservato che anche l'ultimo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all'eccessività della pena, oltre ad essere privo di specificità, non è consentito in sede di legittimità; che, invero, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; che, nel caso di specie, le questioni sull'entità della pena e sui benefici di legge non sono state devolute alla cognizione della Corte territoriale, come si evince dalla sintesi dei motivi di appello riportata nel provvedimento impugnato, non specificamente contestata in questa sede (si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a